CONFEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI
ART.1 COSTITUZIONE
La Confederazione Nazionale Autonoma piccoli e medi imprenditori (C.A.P.I.M.E.D.) è un’associazione sindacale e professionale autonoma, libera, democratica ed apartitica, con sede nazionale in Roma.
ART. 2 SOCI
Sono soci della Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi piccoli e medi imprenditori tutti i soggetti, singoli o associati, che per la loro piccola dimensione organizzativa ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realtà economiche e giuridiche, e precisamente :
1) LAVORATORI AUTONOMI dei settori Commercio - Turismo - Servizi - Pesca e Caccia - Artigianato - Agricoltura (Coltivatori Diretti, imprenditori agricoli , coloni e mezzadri).
2) IMPRENDITORI dei settori Commercio - Turismo - Servizi - Pesca e Caccia - Artigianato - Industria - Agricoltura.
3) DATORI DI LAVORO di tutti i settori produttivi e professionali, ivi incluse le figure professionali per le quali non sono previsti appositi albi o ordini professionali .
4) Tutte le forme di società aventi caratteristiche qualitative e quantitative della piccola e media impresa.
5) Gli invalidi del lavoro, titolari di rendite o altre provvidenze vitalizie.
6) I pensionati di tutte le categorie dei settori pubblici e privati.
7) Esperti che agiscono a tutela di dette categorie.
8) Le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale o locale che non si pongono in contrasto con i fini della suddetta confederazione; in particolare è possibile stipulare convenzioni, collaborazioni e/o partecipazioni di qualsiasi natura purché funzionali al raggiungimento dei fini della confederazione.
Art. 3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I soci che compiano infrazioni all’ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, l’Ufficio di Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per :
a) indegnità morale;
b) assunzione e divulgazione all’esterno della Confederazione di comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli organi competenti;
c) inosservanza del presente statuto;
d) inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari;
e) concorrenza sleale nei confronti della Confederazione o degli enti promossi dalla stessa.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare nei confronti dei soci che si trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti, i seguenti provvedimenti:
- ammonimento;
- sospensione dalle cariche e/o dall’attività associativa;
- espulsione .
Art. 4 AUTONOMIA
La C.A.P.I.M.E.D. si configura come indipendente da partiti politici o associazioni, come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti.
I rapporti con i partiti, i movimenti politici e le istituzioni saranno caratterizzati dall’impegno della Confederazione, con esclusiva autonomia di giudizio e nell’ambito degli scopi prefissati, di portare avanti gli interessi economici, sociali, culturali, giuridici e di qualsiasi altra natura dei soggetti delle categorie rappresentate.
Art.5 SCOPI
La C.A.P.I.M.E.D. non ha scopo di lucro. Obiettivo della Confederazione è primariamente la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano di volta in volta, il confronto tra produzione e lavoro.
In tale ottica la C.A.P.I.M.E.D., nell’ambito del liberalismo economico si oppone alle forme estreme del capitalismo non rispettose della dignità dei lavoratori di ogni parte del mondo, dei minori e delle donne; soprattutto si oppone a quelle forme indisciplinate e di monopolio che portano alla distruzione delle realtà produttive delle piccole e medie imprese italiane, siano esse artigianali, professionali o imprenditoriali e propone un capitalismo sociale fondato sul rispetto e sulla difesa della piccola e media impresa.
In particolare si propone di :
1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, di tutti gli iscritti alla Confederazione nei confronti di tutti gli enti pubblici e privati.
2) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie di lavoro, in sede stragiudiziale che giudiziale tramite la stipula di convenzioni con professionisti interni o anche esterni alla confederazione.
3) promuovere la costituzione di società, associazioni, consorzi e/o partecipazione di artigiani, autonomi, professionisti e imprenditori.
4) gestire direttamente o attraverso la costituzione di un ente di formazione, addestramento ed aggiornamento professionale, corsi R.E.C., e di formazione in generale previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, con finanziamenti privati e/o pubblici.
5) promuovere e costituire un istituto di patronato e di assistenza sociale sia in Italia che all’estero.
6) promuovere e costituire un Centro di assistenza fiscale (CAF)
7) promuovere e costituire un centro di assistenza tecnico, contabile, fiscale e legale per le aziende ( CAT ).
8) Promuovere e costituire Consorzi o fondi di garanzia fidi finalizzati all’ottenimento di finanziamenti bancari e/o stipulare convenzioni per la fornitura di servizi e fidi a condizioni di favore per tutti gli iscritti;
9) promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all’organizzazione ed alla gestione delle loro imprese. In questo ambito la Confederazione può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale, professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant’altro nell’interesse esclusivo e generale degli iscritti;
10) promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle P.M.I.;
11) redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l’avvio d’impresa, con particolare riferimento all’imprenditorialità giovanile e femminile;
12) promuovere l’interscambio di esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche-organizzative con analoghe imprese operanti in tutto il mondo;
13) esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da amministrazioni ed Enti Pubblici;
14) promuovere e favorire il decentramento amministrativo, necessario alla migliore comprensione delle problematiche locali con il ravvicinamento fra i luoghi delle decisioni e le realtà in cui si esplicano gli effetti di tali decisioni;
15) promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi congressuali e monografie;
16) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio, per attività turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all’estero, per gli associati ed i loro familiari;
17) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità la federazione potrà promuovere e/o gestire ai livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attività e impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari anche attraverso la costituzione di specifici enti per l’attività ricreativa, sportiva e per il tempo libero in generale;
18) promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle PMI in tutti i settori economici con particolare riguardo alla certificazione di qualità;
19) partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro, contratti integrativi settoriali e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
20) promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese anche finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;
21) promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio delle attività produttive;
22) promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possano servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi prodotti e/o nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all’organizzazione dei servizi e delle imprese;
23) promuovere e creare in tutto il territorio nazionale ed europeo sportelli unici per l’assistenza alle imprese costituite e costituende;
24) istituire e gestire corsi per la preparazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo del personale dell’Associazione:
25) istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
26) svolgere l’attività di informazione e di divulgazione socio economica e qualificazione professionale in favore dei produttori agricoli singoli o associati al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali;
27) svolgere attività di assistenza tecnica e di divulgazione tecnico scientifica in tutti i settori;
28) istituire e gestire “Centri di assistenza tecnica” in conformità alle direttive, ai regolamenti comunitari, alle leggi nazionali e regionali, e ai regolamenti degli enti locali;
29) promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea per i divulgatori agricoli per la formazione di idonei profili professionali;
30) svolgere ogni attività di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;
31) svolgere attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo;
32) promuovere, coordinare ed assistere l’organizzazione economica dei produttori nelle associazioni di produttori (e Unioni nazionali), cooperative ed altre forme associative;
33) promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici con enti, associazioni o altri soggetti operanti nel sistema agroalimentare nazionale ed internazionale;
34) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi anche promuovendo la costituzione di cooperative, consorzi e macro-organizzazioni intese ad assistere e potenziare le imprese agricole nella loro gestione delle attività di produzione, ammasso, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, sia in Italia che all’estero, ed in quelle ad esse connesse;
35) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell’ambiente ed in quanto altro sia utile alle stesse ed all’intero settore agricolo anche per incrementare il turismo rurale ed ogni altra attività relativa al tempo libero;
36) promuovere la costituzione di cooperative e consorzi per la coltivazione di terre incolte,abbandonate o mal coltivate, per la vendita di fertilizzanti ed attrezzi per l’agricoltura;
37) assistere i propri iscritti per le pratiche di meccanizzazione agricola, per la concessione di carburanti a prezzo agevolato, per la concessione di mutui fondiari e di contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e della Comunità Europea in base alle leggi per lo sviluppo dell’agricoltura;
38) promuovere la costituzione di un Movimento delle Cooperative;
39) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa;
40) promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale, assumendo anche la veste di editore e/o di qualsiasi altra figura sia necessaria;
41) operare per favorire nell’ambito della più vasta realtà europea ogni possibile raccordo con organizzazioni similari a livello internazionale al fine di realizzare iniziative ed interventi a favore delle categorie rappresentate;
42) promuovere iniziative in materia previdenziale ed assistenziale a beneficio delle categorie rappresentate, anche attraverso la costituzione e la gestione di fondi pensione e di interventi a sostegno delle attività svolte;
43) promuovere la costituzione di Enti morali, attraverso qualunque forma giuridica, per la tutela, l’assistenza ed il sostegno dei soggetti svantaggiati per la tutela dei loro diritti;
44) promuovere la costituzione di Enti per il tempo libero;
45) promuovere la costituzione di un’Associazione degli invalidi civili, dei portatori di handicap e di tutti i soggetti svantaggiati per la tutela dei loro diritti;
46) promuovere Banche Sociali del Lavoro senza fini di lucro;
47) promuovere Consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli associati;
48) promuovere ed organizzare direttamente, o attraverso la costituzione di una apposita associazione, il volontariato sociale,
49) rappresentare ed assistere i locatori ed i concedenti di beni immobiliari urbani e rurali anche attraverso la costituzione di specifiche associazioni di categorie;
50) promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro: istituire Centri studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori inerenti l’attività degli associati;
51) istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e formazione;
52) istituire e gestire, direttamente e/o indirettamente e/o tramite enti appositamente costituiti, scuole materne, primarie secondarie, medie inferiori e superiori, facoltà universitarie, corsi di master e di specializzazione post diploma/laurea, parificate o da parificare e svolgere tutto l’iter per il riconoscimento dei titoli da rilasciare.
Per il perseguimento di tutti gli scopi, l’Associazione, ferma restando l’assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare ed immobiliare ivi incluse le partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l’assistenza agli associati.
ART. 6 CARICHE SINDACALI
Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli iscritti alla C.A.P.I.M.E.D. mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici, salvo quanto previsto dal presente Statuto in relazione agli esperti.
Possono ricoprire cariche sindacali a livello nazionale coloro che possono vantare almeno tre anni consecutivi di iscrizione alla C.A.P.I.M.E.D., a condizione che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.
L’Ufficio di Presidenza, con propria delibera motivata e relativamente a singoli casi, può disporre deroghe alle restrizioni previste dal precedente capoverso.
Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e già autorizzate dall’ufficio di presidenza o dai delegati locali.
L’ufficio di presidenza nazionale, tuttavia in deroga a quanto sopra può prevedere l’erogazione di compensi in favore di coloro che sono chiamati a ricoprire le cariche sociali previste dal presente statuto.
Nel caso di impegni di carattere permanente l’associato può essere assunto quale dipendente della Confederazione.
Non esiste alcuna incompatibilità tra carica sindacale e rapporto di dipendenza dalla Confederazione.
ART. 7 PATRIMONIO
Il patrimonio della Confederazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.
ART. 8 ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE PERIFERICHE
Le entrate della Confederazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti norme di Legge.
I soci sono tenuti a versare alla C.A.P.I.M.E.D. il contributo ordinario annuo calcolato in base alle esigenze di bilancio e in caso di necessità il contributo straordinario. Entrambi i contributi saranno deliberati dall’ufficio di presidenza nazionale.
Tutte le entrate della Confederazione dovranno pervenire tramite la Sede Nazionale su un C/C appositamente acceso dal Presidente Nazionale. Sarà cura di costui comunicare, previa delibera dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, ai singoli Comparti, alle Segreterie Regionali, Provinciali e Comunali la quota assegnata a ciascuna di esse, proporzionalmente alle entrate pervenute tramite le medesime.
Il Presidente Nazionale può autorizzare la riscossione dei contributi sindacali a livello periferico e può stipulare apposita convenzione con altro ente autorizzato ad effettuare le trattenute tramite l’INPS.
I Comparti, le Segreterie Regionali, Provinciali e Comunali dovranno gestire la uscite basandosi sulla disponibilità di cui sopra.
Tutti i livelli organizzativi sia territoriali che settoriali sono contraddistinti da un proprio codice fiscale in quanto sono patrimonialmente e finanziariamente autonomi gli uni dagli altri anche rispetto alla Sede Nazionale.
I responsabili delle strutture periferiche dovranno rispondere in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del livello organizzativo dagli stessi rappresentato.
ART. 9 ORGANIZZAZIONE
Gli organi della Confederazione, a livello nazionale, sono:
1) Il Congresso Nazionale;
2) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
3) L’Ufficio di Presidenza Nazionale;
4) Il Presidente Nazionale;
5) Il Direttore Generale;
6) Il Collegio dei Probiviri;
7) Il collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
8) Il Collegio Tecnico Nazionale;
9) I Segretari Nazionali di Comparto.
Gli organi della Confederazione, a livello Regionale, sono:
1) Il Congresso Regionale;
2) Il Consiglio Direttivo Regionale;
3) La Segreteria Regionale;
4) Il Presidente Regionale;
5) Il Direttore Regionale;
6) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
7) Il Consiglio Regionale;
8) Segretari Regionali di Comparto.
Gli organi della Confederazione, a livello Provinciale, sono:
1) Il Congresso Provinciale;
2) Il Consiglio Direttivo Provinciale;
3) La Segreteria Provinciale;
4) Il Presidente Provinciale;
5) Il Direttore Provinciale;
6) Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
7) Il Responsabile Zonale;
8) Il Comitato scientifico;
9) I Segretari Provinciali di Comparto.
Gli organi della Confederazione, a livello Comunale, sono:
1) Il Congresso Comunale;
2) Il Consiglio Direttivo Comunale;
3) La Segreteria Comunale;
4) Il Presidente Comunale;
5) Il Direttore Comunale;
6) Il Collegio Comunale dei revisori dei Conti;
7) I Segretari Comunali di Comparto;
8) Il Collaboratore.
Confederazioni Nazionali di Categoria
Le Confederazioni Nazionali di Categoria, costituite all’interno dei comparti ed articolate sul territorio nell’ambito della struttura organizzativa della C.A.P.I.M.E.D., sono disciplinate da appositi Statuti previa approvazione degli stessi da parte dell’Ufficio di Presidenza.
Fino a quando non saranno costituite le Confederazioni Nazionali di categoria l’Ufficio di Presidenza può affidare specifici incarichi disciplinati dalle norme del presente Statuto o da apposito regolamento.
ART. 10 CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è il massimo Organo della Confederazione. Esso si riunisce in via ordinaria ogni sette anni, su convocazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno 4/5 degli iscritti alla Confederazione.
La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata all’Ufficio di Presidenza e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione. Sulla richiesta di convocazione straordinaria del Congresso si pronunzia l’Ufficio di Presidenza entro trenta giorni.
Sarà cura dell’Ufficio di Presidenza Nazionale diramare, alle Segreterie Comunali, Provinciali e Regionali, l’avviso di convocazione, contenente l’ordine dei lavori, entro il termine di almeno 60 giorni prima della data stabilita per il Congresso.
ART. 11 COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è composto:
- dai delegati eletti nell’ambito dei Congressi Regionali; questi per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti alla Confederazione;
- dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dai Presidenti Regionali, i quali, se non delegati, partecipano al Congresso senza diritto di voto e possono svolgere elettorato passivo.
Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta, dall’Ufficio di Presidenza Nazionale, almeno tre mesi prima della data fissata per lo svolgimento, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l’adesione alla Confederazione ed alle attività svolte dalle segreterie Provinciali.
ART. 12 COMPITI DEL CONGRESSO
Il Congresso Nazionale:
a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;
b) elegge i Membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) elegge il Collegio dei Probiviri;
e) stabilisce l’indirizzo dell’attività sindacale della Confederazione e le linee Programmatiche;
f) modifica in tutto o in parte lo Statuto della Confederazione, previo voto favorevole di almeno i 4/5 dei delegati al Congresso, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale,
g) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dall’Ufficio di Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso;
h) le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati alla Confederazione.
Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all’apertura dell’adunanza.
Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.
Il Congresso Nazionale è convocato, con avviso spedito ai Segretari Comunali, Provinciali e Regionali almeno 60 giorni prima, ogni sette anni e comunque, ogni volta che l’Ufficio di Presidenza Nazionale lo deliberi.
ART. 13 CONGRESSO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE
Il Congresso a livello territoriale, ovvero Regionale, Provinciale o Comunale:
a) esamina e discute la relazione del Presidente Regionale, Provinciale o Comunale;
b) elegge i Membri del Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale o Comunale;
c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, Provinciale o Comunale;
d) elegge i delegati al Congresso di livello superiore, nelle forme stabilite dall’Ufficio di Presidenza Nazionale;
e) stabilisce l’indirizzo dell’attività sindacale sul territorio di riferimento, in sintonia con la linea della Confederazione;
f) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Congresso è il massimo Organo della Confederazione ai vari livelli territoriali. Esso si riunisce in via ordinaria ogni sette anni, su convocazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale ed in via straordinaria ogni qualvolta l’Ufficio di Presidenza Nazionale lo deliberi.
Per rendere valido il Congresso, ai vari livelli territoriali, dovranno essere rappresentati almeno il 15% degli iscritti alla Confederazione.
ART. 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l’altro. Esso è composto da un massimo di undici componenti ed un minimo di sette, compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Congresso;
Il Direttore Generale è componente di diritto del Direttivo Nazionale, ma partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;
b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
c) elegge nel proprio seno l’Ufficio di Presidenza Nazionale;
d) elegge il Presidente Nazionale;
e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
f) integra i componenti non eletti dal Congresso, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte;
g) adotta, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti, il provvedimento di rimozione del Direttore Generale;
h) adotta, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente Nazionale e convoca nella stessa seduta il Congresso Nazionale che deve essere celebrato entro centoventi giorni dalla convocazione;
i) nei casi di necessità ed urgenza, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, modifica parzialmente lo Statuto, ampliando facoltà e poteri già attribuiti ad un Organo senza comunque ridurre o cancellare quelli già previsti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale una volta all’anno, con preavviso di almeno cinque giorni; in difetto potrà essere convocato con comunicazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale medesimo con uguale preavviso.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale della Confederazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.
ART. 15 L’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
L’Ufficio di Presidenza Nazionale è composto da un massimo di cinque ed un minimo di tre , eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti, compreso il Presidente Nazionale.
Il Direttore Generale è componente di diritto dell’Ufficio di Presidenza, in aggiunta ai membri suindicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
All’interno dell’Ufficio di Presidenza Nazionale può essere nominato dal Presidente un Vicepresidente.
L’Ufficio di Presidenza Nazionale:
- rappresenta la Confederazione ed attua l’azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
- predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
- convoca e regolamenta lo svolgimento dei Congressi a tutti i livelli escluso il caso disciplinato dall’art.16 lettera h;
- integra i componenti non eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte, portando alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale l’integrazione attuata alla prima riunione utile; previa determinazione del Presidente nazionale, possono essere cooptati fino ad un massimo di tre componenti indicati dalle Associazioni cui la C.A.P.I.M.E.D. aderisce: tali componenti decadono dalla carica in caso di revoca della suddetta adesione;
- nomina il Comitato Scientifico Nazionale;
- delibera l’apertura di sedi all’estero;
- istituisce Commissioni di studio su singoli problemi della Categoria, nominandone i componenti;
- propone, con il voto favorevole dei 4/5 dei propri componenti, al Direttivo Nazionale la rimozione del Direttore Generale;
- propone, con il voto favorevole dei 4/5 dei propri componenti , al Direttivo nazionale la rimozione del Presidente Nazionale;
- approva gli Statuti delle Confederazioni Nazionali di Categoria predisposti dai Segretari di Comparto;
- approva, nella prima seduta utile, le delibere d’urgenza adottate dal Presidente Nazionale mediante Determinazioni Presidenziali;
- nomina un Commissario in sostituzione degli Organi Zonali, Comunali, Provinciali o Regionali in cui si attui un indirizzo sindacale ed organizzativo difforme dai deliberati congressuali o dei deliberati dell’Ufficio di Presidenza Nazionale o nei casi di vacanza della carica.
Il Commissario, che assume tutti i poteri previsti per gli Organi che sostituisce deve convocare il Congresso secondo le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, entro un anno, al fine di ricostituire democraticamente l’Esecutivo, pena la perdita dell’efficacia del commissariamento tranne nei casi in cui l’Ufficio di Presidenza non disponga una proroga.
L’Ufficio di Presidenza Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che lo convoca quando lo ritiene utile nell’interesse della Confederazione, con preavviso di almeno due giorni, anche in luoghi diversi dalla sede nazionale, in caso di inottemperanza di costui, è convocato con comunicazione sottoscritta da almeno due dei suoi membri.
I membri dell’Ufficio di Presidenza Nazionale rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo.
Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno la maggioranza degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore.
L’Ufficio di Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Nazionale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non di più di un voto per delega.
ART. 16 IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- ha la rappresentanza legale della Confederazione;
- rappresenta in giudizio la Confederazione;
- convoca l’Ufficio di Presidenza e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie Periferiche;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa,
- cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri e le Segreterie Periferiche, stipulando con gli stessi accordi e convenzioni per la riscossione delle deleghe sindacali;
- firma gli accordi o contratti di categoria;
- propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelari, disciplinari, di cui all’art.3 del presente statuto;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Confederazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le Banche, accende C/C e qualsiasi altra operazione o dà delega ad altro dirigente sindacale, nell’interesse della Confederazione;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa confederale;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;
- assicura la gestione unitaria della Confederazione, mantenendo contatti permanenti con gli Organi Periferici;
- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Confederazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- nomina con propria determinazione la cooptazione nel consiglio direttivo nazionale fino ad un massimo di tre componenti delle associazioni a cui aderisce la CAP.I.M.E.D.: tali componenti decadono dalla carica in caso di revoca della suddetta adesione.
- nomina tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale un vice Presidente;
- nomina il Direttore Generale stipulando il relativo contratto di lavoro;
- conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno;
- delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza dell’Ufficio di Presidenza pena la perdita della loro efficacia;
- nomina tra i componenti del Comitato Scientifico Nazionale i Segretari dei Comparti Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi, Caccia, Pesca, Piccola Industria e Liberi Professionisti;
- conferisce su proposta del Direttore Generale, la carica onorifica di Dirigente Nazionale di cui all’art. 71;
- In caso di necessità e urgenza può nominare, sostituire, rimuovere con effetto immediato qualsiasi responsabile sindacale sia a livello nazionale sia a livello periferico, sottoponendo la propria determina all’ufficio di presidenza, alla prima riunione utile, per la ratifica.
Il Presidente Nazionale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:
a) ingiustificata inoperosità;
b) indegnità morale;
c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente statuto;
d) inosservanza delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza;
e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto;
Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Direttivo Nazionale con la maggioranza dei 4/5 dei propri componenti su proposta dell’Ufficio di Presidenza adottata con la maggioranza dei 4/5 dei propri componenti.
Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Presidente Nazionale a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dall’Ufficio di Presidenza, uno dal Presidente Nazionale ed uno dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Collegio arbitrale deve, esprimere il proprio parere entro novanta giorni dal proprio insediamento.
ART. 17 IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è organo tecnico della Confederazione.
E’ lavoratore dipendente della C.A.P.I.M.E.D., assunto su iniziativa del Presidente Nazionale, il quale stipula con l’interessato il relativo contratto di lavoro.
Il Direttore Generale:
- può accendere conti correnti della Confederazione su delega del Presidente;
- redige personalmente o per il tramite di persona di fiducia dallo stesso delegata, i verbali delle riunioni del Direttivo Nazionale di cui è componente di diritto;
- coordina tutti i comparti della Confederazione al fine di garantirne l’unicità di indirizzo;
- esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Presidente Nazionale;
- è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese della Confederazione;
- attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi della Confederazione.
Il Direttore Generale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:
a) ingiustificata inoperosità;
b) indegnità morale;
c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente statuto;
d) inosservanza delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza;
e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere mansioni previste dallo statuto e dal contratto di lavoro;
Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Direttivo Nazionale con la maggioranza dei 4/5 dei propri componenti su proposta dell’Ufficio di Presidenza adottata con la maggioranza dei 4/5 dei propri componenti.
Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto, se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Direttore Generale, a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dall’Ufficio di Presidenza, uno dal Direttore Generale ed uno dal Presidente Nazionale.
Il collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla propria nomina.
Nelle more di procedimento di accertamento delle responsabilità il Direttore Generale può essere sospeso con provvedimento adottato dall’Ufficio di Presidenza con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri.
Le decisioni assunte dal Direttivo Nazionale sono inappellabili.
Per ogni altro compito del Direttore Generale si rinvia al contratto di lavoro.
ART. 18 IL VICEPRESIDENTE NAZIONALE
In assenza o in caso di impedimento del Presidente Nazionale, la Confederazione Nazionale è rappresentata dal VicePresidente Nazionale che può essere nominato dal Presidente nell’ambito dei membri dell’Ufficio di Presidenza Nazionale.
ART. 19 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Direttivo Nazionale. Dura in carica nell’intervallo fra un congresso nazionale e l’altro, ed i propri membri non possono essere rieletti più di due volte. Nella prima riunione elegge il Presidente.
Il Collegio ha il compito di:
a) stabilire, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza Nazionale, la forma dei bilanci;
b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Nazionale;
c) controllare l’andamento amministrativo e contabile della Confederazione.
d) Integrare il Collegio stesso, quando uno dei suoi membri sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.
I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all’interno della Confederazione Nazionale e non possono avere vincoli di parentela con il Presidente Nazionale e con il Direttore Generale.
ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Direttivo Nazionale. Dura in carica nell’intervallo fra un congresso nazionale e l’altro, ed i propri membri non possono essere rieletti più di due volte.
Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:
- esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli Organi della Confederazione;
- dispone a norma dell’art. 3 del presente statuto i previsti provvedimenti nei confronti degli associati che compiano infrazioni all’ordinamento statuario o comunque mettano in essere comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome dell’Associazione;
- si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dall’Ufficio di Presidenza Nazionale nei confronti di iscritti che rientrano nei casi di cui all’art.3 e su richiesta degli interessati;
- integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.
Tutte le controversie, relative all’osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa, dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, al quale le istanze dovranno pervenire tramite l’Ufficio di Presidenza Nazionale, che prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri dovrà esprimere il proprio parere.
ART.21 COMITATO SCIENTIFICO
L’Ufficio di Presidenza e le Segreterie Regionali e Provinciali nominano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, il Comitato Scientifico composto da un minimo di sette ad un massimo di ventuno componenti in base alle esigenze tecnico-organizzative.
I componenti del Comitato Scientifico vengono scelti tra esperti che possano vantare esperienza e professionalità nel settore di loro competenza.
La qualifica che viene attribuita a questi componenti è di Responsabile seguito dalla specificazione del territorio e della materia di competenza.
Il Comitato Scientifico non è un organo deliberante ma Tecnico-organizzativo.
I Segretari di comparto fanno parte di diritto del Comitato Scientifico.
ART. 22 I SEGRETARI DI COMPARTO
La C.A.P.I.M.E.D. si articola nei seguenti comparti: Artigianato – Agricoltura – Commercio Turismo e Servizi – Caccia e Pesca – Piccola Industria – Liberi Professionisti.
Per ognuno di detti comparti, a tutti i livelli territoriali, è nominato dal Presidente, nell’ambito del Comitato Scientifico o della Segreteria territorialmente competente, un Segretario.
In casi eccezionali e motivati può essere nominato un iscritto che non sia competente dei suddetti Organi.
Il Segretario di Comparto:
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa e delle pubblicazioni relative al proprio comparto;
- cura i rapporti con Enti e Ministeri;
- firma, con l’assistenza tecnica del Direttore, accordi e contratti di categoria;
- nei limiti dell’autonomia gestionale, prevista da apposito regolamento emanato dall’Ufficio di Presidenza, provvede all’assunzione di personale dipendente, ad accendere C\C ed a qualsiasi altra operazione nell’interesse del proprio comparto e della Confederazione;
- partecipa, con l’assistenza tecnica del Direttore, alle contrattazioni collettive di lavoro del proprio comparto;
- nei limiti dell’autonomia organizzativa, prevista da apposito regolamento emanato dall’Ufficio di Presidenza, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del proprio comparto ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- predispone lo Statuto delle Confederazioni di Categoria costituite per garantire una più incisiva ed efficace azione sindacale all’interno del comparto stesso.
Il Segretario di Comparto relaziona periodicamente al Presidente sulla propria attività .
Il Presidente, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza, può sospendere cautelativamente il Segretario di Comparto a tutti i livelli e deferirlo al Collegio dei Probiviri, nei seguenti casi:
- inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza o dalla Segreteria territorialmente competente;
- attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni del Congresso, del Consiglio Direttivo a tutti i livelli, dell’Ufficio di Presidenza o dalla Segreteria territorialmente competente;
- in tutti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità.
ART. 23 IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo Regionale è il massimo Organo deliberante della Confederazione Regionale tra un Congresso e l’altro.
Esso è composto da un minimo di cinque ed un massimo di sette componenti compreso il Presidente Regionale, eletti dal Congresso.
g) attua le deliberazioni del Congresso Regionale ed adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Regionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della Categoria;
h) promuove azioni necessarie a risolvere i problemi della Categoria a carattere regionale;
i) fa osservare l’applicazione degli accordi sindacali intervenuti;
j) elegge nel proprio seno la Segreteria Regionale;
k) esegue le direttive impartite dal Presidente Nazionale;
l) approva i bilanci della Confederazione Regionale;
m) elegge il Presidente Regionale;
n) integra i componenti non eletti dal Congresso, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due consecutive dell’organo.
Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale una volta all’anno, con preavviso di almeno cinque giorni; in difetto potrà essere convocato con comunicazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale medesimo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Regionale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.
ART. 24 LA SEGRETERIA REGIONALE
La Segreteria Regionale è composta da cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo Regionale, compreso il Presidente Regionale.
Il Direttore Regionale è componente di diritto della Segreteria, ma partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Essa rappresenta la Confederazione Regionale, ed attua l’azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Regionale.
Predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.
Integra i componenti non eletti dal Consiglio Direttivo Regionale, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte, portando alla ratifica del Consiglio Direttivo Regionale l’integrazione attuata alla prima riunione utile.
Nell’ambito della Segreteria Regionale il Presidente può nominare un VicePresidente.
La Segreteria è presieduta dal Presidente Regionale che la convoca quando lo ritiene necessario nell’interesse della Confederazione Regionale.
I membri della Segreteria decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo.
In caso di inottemperanza di costui, è convocata con comunicazione sottoscritta da almeno la maggioranza dei suoi membri.
La Segreteria regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente Regionale.
ART. 25 IL PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale;
- ha la rappresentanza legale della Confederazione Regionale;
- rappresenta in giudizio la Confederazione Regionale;
- convoca la Segreteria Regionale e ove lo ritenga opportuno convoca i responsabili provinciali e Comunali;
- assolve ai compiti demandatigli dagli Organi Confederali;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa, nell’ambito della regione;
- cura i rapporti con gli Enti;
- nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali la Confederazione Regionale è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza della Confederazione Regionale;
- cura i rapporti con le banche, accende C\C e qualsiasi altra operazione, nell’interesse della Confederazione Regionale che rappresenta;
- provvede a nominare tra i componenti della Segreteria Regionale, un Vice-Presidente;
- nomina il Direttore Regionale stipulando il relativo contratto di lavoro.
ART. 26 IL DIRETTORE REGIONALE
Il Direttore Regionale è organo tecnico della confederazione.
E’ lavoratore dipendente della C.A.P.I.M.E.D., assunto su iniziativa del Presidente Regionale, il quale stipula con l’interessato il relativo contratto di lavoro.
Il Direttore Regionale:
- può accendere conti correnti su delega del Presidente;
- redige i verbali delle riunioni della Segreteria Regionale di cui è componente di diritto;
- coordina tutti i comparti della Confederazione Regionale al fine garantirne l’unicità di indirizzo;
- esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Presidente Regionale;
- è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese della Confederazione Regionale;
- attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi della Confederazione Regionale.
- Per ogni altro compito del Direttore Regionale si rinvia al contratto di lavoro.
ART. 27 IL VICE PRESIDENTE REGIONALE
In assenza del Presidente Regionale, per qualsiasi suo impedimento la Confederazione Regionale è rappresentata dal Vice Presidente Regionale.
ART. 28 PATRIMONIO CONFEDERAZIONE REGIONALE
Il Patrimonio della Confederazione Regionale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.
ART. 29 ENTRATE CONFEDERAZIONE REGIONALE
Le entrate della Confederazione Regionale sono disciplinate da quanto previsto dall’art. 8 del presente Statuto.
ART. 30 IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo Regionale.
Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.
Il Collegio ha il compito di:
a) stabilire d’intesa con la Segreteria Regionale la forma dei bilanci;
b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Regionale;
c) controllare l’andamento amministrativo e contabile della Confederazione Regionale;
d) integrare il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.
I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all’interno della Confederazione Regionale e non possono avere vincoli di parentela con il Presidente Regionale ed il Direttore Regionale.
ART. 31 IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Il Consiglio Direttivo Provinciale è il massimo Organo deliberante della Confederazione Provinciale tra un Congresso e l’altro.
Esso è composto da cinque componenti , compreso il Presidente Provinciale, eletti dal Congresso.
g) attua le deliberazioni del Congresso Provinciale ed adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Provinciale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della Categoria;
h) promuove azioni necessarie a risolvere i problemi della Categoria a carattere provinciale;
i) fa osservare l’applicazione degli accordi sindacali intervenuti.
j) elegge nel proprio seno la Segreteria Provinciale;
k) esegue le direttive impartite dal Presidente Nazionale;
l) approva i bilanci della Confederazione Provinciale;
m) elegge il Presidente Provinciale;
n) integra i componenti non eletti dal Congresso, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo.
Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale una volta all’anno, con preavviso di almeno sette giorni; in difetto potrà essere convocato con comunicazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale medesimo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Provinciale. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.
ART. 32 LA SEGRETERIA PROVINCIALE
La Segreteria Provinciale è composta da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale,
Integra i componenti non eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte, portando alla ratifica del Consiglio Direttivo l’integrazione attuata alla prima riunione utile.
I membri della Segreteria Provinciale decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo.
La Segreteria è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca quando lo ritiene necessario nell’interesse della Confederazione Provinciale.
In caso di inottemperanza di costui, è convocata con comunicazione sottoscritta da almeno la maggioranza dei suoi membri.
La Segreteria Provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente Provinciale.
ART. 33 IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- ha la rappresentanza legale della Confederazione provinciale;
- rappresenta in giudizio la Confederazione Provinciale;
- convoca la Segreteria Provinciale e ove lo ritenga opportuno convoca i responsabili Zonali e Comunali;
- assolve ai compiti demandatigli dagli Organi Confederali;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa, nell’ambito della provincia;
- cura i rapporti con gli Enti;
- nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali la Confederazione Provinciale è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza della Confederazione Provinciale;
- cura i rapporti con le banche, accende C\C e qualsiasi altra operazione, nell’interesse della Confederazione Provinciale che rappresenta;
- provvede a nominare tra i componenti della Segreteria Provinciale, un Vice-Presidente;
- nomina il Direttore Provinciale stipulando il relativo contratto di lavoro.